Ripartizione della pensione di reversibilità: ecco i criteri principali
Il criterio primario è quello della durata dei matrimoni. Necessario poi ponderare ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei soggetti e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali
In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità a favore dell’ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico – secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 15652 del 22 maggio 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso originato dalla richiesta di una donna di ottenere il 75 per cento della pensione di reversibilità, a seguito della morte del marito – che già vantava un matrimonio concluso alle spalle –, hanno anche chiarito che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale.
Respinte le obiezioni sollevate in Cassazione dalla vedova e centrate sulle sue condizioni economiche. In particolare, ella ha messo sul tavolo il peggioramento certo e imminente delle proprie condizioni economiche, essendo prossima al pensionamento con un assegno di importo modesto, e, dall’altro lato, ha lamentato l’assenza di una reale e documentata incidenza economica delle patologie della ex moglie di suo marito, la quale avrebbe volontariamente rinunciato alle cure offerte dal ‘Servizio sanitario pubblico’. Ancora, secondo la vedova, non si è considerato il contributo esclusivo e continuativo da lei prestato al mantenimento del figlio del defunto, convivente da anni presso un immobile di sua proprietà, e ancora la natura ereditaria, indivisa e non redditizia degli immobili a lei intestati., valorizzati invece come indice di solidità economica, così come non si è considerata la reale consistenza del rapporto coniugale intercorso tra il defunto e l’ex moglie, già da tempo privo di convivenza e di quella solidarietà che giustifica la tutela previdenziale.
Secondo la vedova, quindi, si è concretizzata una ripartizione della pensione di reversibilità manifestamente sproporzionata, in quanto destinata a triplicare il sostegno economico dell’ex coniuge divorziato a discapito della famiglia esistente al momento del decesso del marito.