Norma danese sugli alloggi pubblici: possibile ipotizzare una discriminazione
Riflettori puntati su una legge che mira a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari nelle cosiddette ‘aree in trasformazione’, cioè zone caratterizzate, tra l’altro, dal fatto che la percentuale di immigrati provenienti da paesi non occidentali (e dei loro discendenti) ha superato il 50 per cento negli ultimi cinque anni
Quali sono le situazioni che possono costituire una discriminazione fondata sull’origine etnica? A dare una risposta sono i giudici europei (sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a valutare la legge danese in materia di alloggi pubblici, legge che mira a ridurre la percentuale di alloggi pubblici familiari nelle cosiddette ‘aree in trasformazione’, cioè zone caratterizzate, tra l’altro, dal fatto che la percentuale di immigrati provenienti da paesi non occidentali (e dei loro discendenti) ha superato il 50 per cento negli ultimi cinque anni.
In applicazione di tale legge, una parte dei contratti di locazione di alloggi pubblici familiari situati in due aree residenziali dei Comuni di Slagelse e di Copenaghen è stata o dovrebbe essere risolta.
A fronte di tale legge, è possibile parlare di discriminazione diretta o indiretta, fondata sull’origine etnica delle persone?
In premessa, i giudici europei sottolineano che l’origine etnica si basa su diversi fattori. Un criterio considerato isolatamente, come la nazionalità o il Paese di nascita, non è sufficiente per determinare l’appartenenza ad un gruppo etnico. Pertanto, ai fini dell’esame di un’eventuale discriminazione diretta, spetterà al giudice nazionale verificare se il criterio legato alla percentuale degli immigrati (e dei loro discendenti) sia realmente fondato sull’origine etnica della maggioranza degli abitanti delle ‘aree in trasformazione’ e se, pertanto, essi subiscano un trattamento meno favorevole, come un maggiore rischio di risoluzione anticipata dei contratti di locazione. Qualora il giudice nazionale accerti un’eventuale discriminazione indiretta, dovrà poi verificare se essa sia comunque giustificata. In questa ottica, quindi, al giudice spetta, in particolare, assicurarsi, a tale titolo, che la legge persegua un obiettivo di interesse generale in modo proporzionato e rispetti in particolare il diritto fondamentale al rispetto del domicilio.
Ritornando alla normativa danese, essa impone l’adozione di piani di sviluppo destinati a ridurre, entro il 1° gennaio 2030, la percentuale di alloggi pubblici familiari nelle aree cosiddette ‘in trasformazione’ (precedentemente designate come ‘aree ghettizzate difficili’). Si tratta, in sostanza, di quartieri caratterizzati da una situazione socioeconomica sfavorevole in termini di livello di disoccupazione, criminalità, istruzione e reddito medio, nonché dal fatto che la percentuale degli immigrati provenienti da Paesi non occidentali e dei loro discendenti in queste aree ha superato il 50 per cento negli ultimi cinque anni.
In esecuzione di piani di sviluppo relativi alle ‘aree in trasformazione’ di Ringparken a Slagelse e di Mjølnerparken a Copenaghen, una parte dei contratti di locazione degli alloggi pubblici familiari situati in tali aree è stata o dovrebbe essere risolta.
Alcuni locatari lesi da tali misure le contestano dinanzi al giudice nazionale, ritenendo, in particolare, che il criterio legato alla percentuale degli immigrati provenienti da Paesi non occidentali e dei loro discendenti costituisca una discriminazione diretta o indiretta fondata sull’origine etnica, vietata dal diritto dell’Unione Europea.
Prima questione sul tavolo: la legge danese in esame introduce una discriminazione diretta? I giudici europei osservano che il criterio utilizzato sembra essere decisivo per individuare le ‘aree in trasformazione’ interessate dalla riduzione del numero di alloggi pubblici familiari. Tuttavia, spetta al giudice nazionale esaminare se tale criterio stabilisca una differenza di trattamento fondata sull’origine etnica della maggioranza degli abitanti di tali aree, comportando così, per i loro abitanti, un trattamento meno favorevole di quello riservato agli abitanti di aree comparabili in cui la percentuale di immigrati non ha superato la soglia del 50 per cento.
In generale, poi, i giudici europei chiariscono che la nozione di ‘origine etnica’, ai sensi del diritto dell’Unione Europea, si basa su diversi elementi, quali la nazionalità, la religione, la lingua, l’origine culturale e tradizionale e l’ambiente di vita. Essa è determinata sulla base di una serie di fattori. Né la nazionalità né il criterio del Paese di nascita della persona interessata o dei suoi genitori sono sufficienti, di per sé, a dimostrare l’appartenenza di una persona a un gruppo etnico. Per contro, il solo fatto che un criterio generale inserito in una normativa ricomprenda più origini etniche non esclude, di per sé, che tale criterio sia direttamente o inscindibilmente connesso all’origine etnica delle persone interessate. Inoltre, elementi contestuali, quali i lavori preparatori di una tale normativa, possono contribuire alla constatazione che il criterio esaminato costituisce una discriminazione diretta fondata sull’origine etnica. Quanto all’esistenza di un eventuale trattamento meno favorevole, i giudici europei ritengono che esso possa tradursi in un rischio aggravato, per gli abitanti delle ‘aree in trasformazione’, che i loro contratti di locazione siano risolti anticipatamente e, quindi, di perdere il proprio alloggio. Tale rischio sembra essere più elevato rispetto ad altre aree residenziali caratterizzate da una situazione socio-economica comparabile, ma in cui la percentuale di immigrati non ha superato la soglia prevista dalla legge in questione.
I giudici europei sottolineano poi che il carattere offensivo o stigmatizzante di talune classificazioni impiegate in una normativa o nei lavori preparatori di quest’ultima può, anch’esso, dimostrare l’esistenza di un trattamento meno favorevole per le persone appartenenti a determinate origini etniche. Se il giudice nazionale, pertanto, dovesse concludere che tale legge non costituisce una discriminazione diretta, dovrà ancora verificare se essa comporti una discriminazione indiretta. Ciò avverrebbe, spiegano i giudici europei, nel caso in cui la legge, pur essendo formulata o applicata in modo apparentemente neutro, producesse in pratica un particolare svantaggio nei confronti delle persone appartenenti a determinati gruppi etnici. In tale contesto, tale svantaggio non deve necessariamente riguardare una sola origine etnica.
Qualora il giudice nazionale giunga alla constatazione che la legge in questione comporta un tale particolare svantaggio, esso dovrà altresì esaminare se la legge persegua l’obiettivo di interesse generale invocato dal governo, volto a risolvere problemi relativi alla coesione sociale e all’integrazione nell’ambito del sistema danese di alloggi popolari, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ciò implica, in particolare, di stabilire se tale legge, prevedendo l’obbligo di adottare i piani di sviluppo, persegua l’obiettivo di promuovere la coesione sociale in modo coerente e sistematico, sebbene tale obbligo non si applichi alle aree residenziali che differiscono dalle ‘aree in trasformazione’ solo per la circostanza che i loro residenti non sono, in maggioranza, immigrati provenienti da Paesi non occidentali e loro discendenti. E l’esame della giustificazione dovrebbe tener conto anche del diritto fondamentale al rispetto del domicilio.