Stop alla cartomanzia: necessario valutare caso per caso
Lo sconfinamento nell’area della ciarlataneria si verifica quando il messaggio commerciale che accompagna l’offerta del servizio tende a rappresentare la prestazione divinatoria come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro
La cartomanzia, da ritenersi attività lecita ex se, va distinta da quella che trasmoda in illiceità perché caratterizzata da note modali truffaldine e approfittatrici dell’altrui credulità (cosiddetta ‘ciarlataneria’). Lo sconfinamento nell’area della ciarlataneria si verifica quando il messaggio commerciale che accompagna l’offerta del servizio tende a rappresentare la prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente rappresentata, assumerebbe, ovvero quando, per le modalità o le circostanze in cui si svolge la relazione tra cartomante e cliente, essa denota l’approfittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare debolezza psicologica del secondo.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 512 del 21 gennaio 2026 del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al provvedimento con cui la Questura di Perugia ha ordinato la cessazione dell’attività di cartomanzia telefonica svolta da una società, cessazione connessa alla supposta violazione del ‘Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza’ che vieta il mestiere di ciarlatano.
A chiusura del contenzioso, per i giudici va censurato il provvedimento della Questura, che non è neanche catalogabile come frutto di un errore scusabile, poiché frutto di riferimenti a provvedimenti giudiziari di almeno venti anni fa che che avevano positivamente affermato l’idoneità ex se dell’attività di cartomanzia a configurare il mestiere di ciarlatano, mentre nel corso degli anni ci si è attenuti in maniera sostanzialmente costante ad una posizione più scrupolosa e sorvegliata, mirante a discernere cum grano salis la cartomanzia ex se – da ritenersi attività lecita – da quella che trasmoda in illiceità perché caratterizzata da note modali truffaldine e approfittatrici dell’altrui credulità.
Tirando le somme, non vi sono elementi utili a discolpa dell’amministrazione, che, sanciscono i giudici, ha sbrigativamente intimato il divieto di prosecuzione dell’attività, ascrivendo carattere di illiceità alla cartomanzia ex se, senza ulteriori approfondimenti istruttori sulle note modali che contrassegnavano l’attività posta in essere dalla società, che ora si vede riconosciuto un risarcimento pari a 41mila e 325 euro, corrispondente al mancato utile, a titolo di danno ingiusto cagionato dall’illegittimità del provvedimento della Questura e comprensivo sia dei mancati utili sia dello sviamento di clientela, riverberatosi, con tutta evidenza, nella contrazione del volume di affari come desumibile dagli indici contabili dei ricavi.
Su quest’ultimo punto, poi, i magistrati precisano che, in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. E, peraltro, la presunzione di colpa dell’amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buonafede nell’assunzione del provvedimento viziato.