Maestra vessa i bimbi dell’asilo: legittimo parlare di maltrattamenti

Non consentito, in generale, lo scorretto uso di metodi educativi leciti, e tali non essendo le urla, le umiliazioni, gli strattonamenti, la violenza

Maestra vessa i bimbi dell’asilo: legittimo parlare di maltrattamenti

Urla, insulti, schiaffi e strattonamenti ai danni dei piccoli allievi: legittima la condanna della maestra, colpevole del reato di maltrattamenti. Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 15146 del 28 aprile 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto la linea difensiva, mirata a ridimensionare i fatti, presentandoli come mero abuso dei mezzi di correzione.
Scenario della triste vicenda è una scuola materna in Campania. A finire sotto processo è una maestra, denunciata dai genitori di alcuni suoi alunni.
Il quadro probatorio, poggiato anche, se non soprattutto, sul risultato di alcune intercettazioni ambientali all’interno dell’aula scolastica, è inequivocabile non solo per i giudici di merito ma anche per i magistrati di Cassazione. In sostanza, si è appurato che abitualmente la maestra ha posto in essere condotte vessatorie nei confronti degli alunni della sua classe, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, urlando contro di loro, insultandoli, rimproverandoli con toni rabbiosi e aggressivi, strattonandoli, sollevandoli di peso da terra, afferrandoli e tirandoli per le braccia, afferrando le sedie su cui erano seduti e girandole energicamente in direzione dei banchi. Peraltro, in una occasione la donna ha gettato fuori dalla finestra le scarpe di un alunno, poi cacciato dalla classe, e in un’altra ha colpito con uno schiaffo un bambino tra la spalla e la nuca, e in un’altra ancora ha dato a un bambino uno schiaffo sul sedere.
A fronte di tali elementi, non è rilevante che la dirigente dell’istituto scolastico non abbia rilevato, nel corso delle sue ispezioni in classe, alcuna anomalia, né che parte delle madri non abbiano riferito di vessazioni, in quanto non tutti gli alunni erano bersaglio delle condotte della donna.
Per quanto concerne l’ipotesi difensiva, mirata a presentare i fatti come mero abuso dei mezzi di correzione, i magistrati di Cassazione precisano che l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dal soggetto, ma nel tipo di condotte, che, nel primo reato, consiste nell’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti (quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate) mentre, nel secondo caso, consiste in atti (come, ad esempio, l’uso di violenza) non consentiti per fini correttivi o educativi.
Logico, quindi, a fronte delle azioni compiute dalla donna, escludere che le condotte vessatorie da lei tenute in classe possano rientrare nella fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione, in quanto non è consentito lo scorretto uso di metodi educativi leciti, tali non essendo le urla, le umiliazioni, gli strattonamenti, la violenza.

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