Covid-19, confermato il regolamento dell’Unione Europea sui certificati digitali
Respinta la richiesta di sospensione avanzata da alcuni cittadini. Per il giudice non vi è alcuna violazione del diritto alla libera circolazione
Regolata solo la facoltà delle società farmaceutiche di lasciare immodificato il prezzo dei farmaci così da bloccarne la riduzione disposta dall’‘Agenzia del farmaco’ in cambio del versamento, in favore delle Regioni competenti, di una percentuale pari all’importo di tale riduzione
Irrilevante la previsione dell’obbligo di non partecipare a pubbliche riunioni o a manifestazioni di qualsiasi genere