Ammissione a passivo: sufficiente il richiamo all’estratto di ruolo
Non occorre, invece, che l’avviso di accertamento o quello di addebito siano previamente notificati
La richiesta di ammissione al passivo concorsuale, da parte del Fisco, può avvenire semplicemente sulla base del ruolo. Difatti, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito siano previamente notificati, essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo. Ciò perché una cosa è l’ammissione al passivo, un’altra è come il curatore possa contestare, a seguito della eventuale ammissione con riserva, la fondatezza della pretesa tributaria.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 33070 del 18 dicembre 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che, se è vero che il ruolo integra un atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, contenente la pretesa economica dell’ente impositore, mentre l’estratto di ruolo è un documento (elaborato informatico) formato dall’agente della riscossione, contenente gli elementi del ruolo, ciò non significa che addirittura l’estratto di ruolo non esista nel mondo giuridico, in quanto esso rappresenta proprio la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate (o azionabili) verso il debitore con la cartella esattoriale, ed entro questi limiti costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, a prescindere dalla notifica della cartella, fatta salva la facoltà del curatore di sollevare contestazioni, da risolvere però non in sede concorsuale, ma dinanzi al giudice tributario.
Non rileva, quindi, che il ruolo, quale atto interno di consegna dell’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute dal titolare del credito al delegato alla riscossione, non costituisca autonomo titolo per procedere nell’esecuzione forzata speciale, come è invece la cartella di pagamento, da notificare perciò entro precisi termini decadenziali.
Censurata in Cassazione la valutazione compiuta in Tribunale, valutazione che aveva portato all’esclusione dei crediti, di natura fiscale insinuati da ‘Agenzia delle Entrate-Riscossione’.
Per i giudici del Tribunale, la produzione, per pretese di natura tributaria, dell’estratto di ruolo, atto non impugnabile ex se, non consente l’ammissione allo stato passivo in quanto solo la notifica della cartella di pagamento, dell’avviso di accertamento o di addebito consente al curatore o al debitore fallito o in liquidazione giudiziale di poter contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
Quadro normativo alla mano, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito nelle procedure concorsuali, e se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle Entrate l’ammissione al passivo della procedura.
Allo stesso modo, se il debitore è sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, l’agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle Entrate, l’ammissione al passivo della procedura.
Nessun dubbio, quindi, sul fatto che, anche dopo l’introduzione del nuovo regime di non impugnabilità del ruolo, l’agente della riscossione continua ad essere legittimato a proporre domanda di ammissione al passivo dei crediti iscritti a ruolo allegando l’estratto di ruolo.
Tale disciplina speciale si completa con un dettaglio ulteriore, secondo cui, se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva.
Il quadro normativo è chiaro: ferma restando la possibilità di chiedere l’ammissione al passivo sulla base del ruolo, e dunque allegando l’estratto di ruolo, la riserva di giurisdizione in favore del giudice tributario fa sì che, ogni qual volta sui crediti tributari così insinuati insorga contestazione, il giudice delegato non può che ammettere il credito con riserva, da sciogliere poi, su ricorso della parte, quando: sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente; quel giudizio, eventualmente anche già pendente, sia stato definito con decisione irrevocabile, ovvero risulti altrimenti estinto.
Ciò significa poi che la notificazione della cartella di pagamento (ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito) non viene in rilievo ai fini dell’ammissione al passivo, ma, eventualmente, in una fase successiva, ai fini dello scioglimento della riserva.